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Dicitura del regime forfettario in fattura: la frase da copiare

Guida pratica · Aggiornata il 6 ottobre 2026

Ogni fattura di un forfettario deve spiegare perché non c'è IVA e perché il cliente non deve trattenere la ritenuta. Ecco il testo da usare nel 2026, da dove viene e dove scriverlo.

La dicitura da copiare

Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario). Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 190/2014.

Se la fattura supera 77,47 € aggiungi anche quella del bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 6, comma 2, DM 17 giugno 2014.

Da dove viene

Non esiste una formula "ufficiale" parola per parola: varianti come "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario" vanno ugualmente bene. Conta che ci sia il riferimento alla norma e che sia chiaro che non c'è IVA né ritenuta.

Dove si scrive nella fattura elettronica

Nell'XML la dicitura va di solito nel campo Causale dei dati generali del documento (ogni campo contiene fino a 200 caratteri e si può ripetere), oppure in una riga descrittiva. Da sola però non basta: il file deve avere anche

Errori frequenti

E dal 2027?

Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026, pubblicato in Gazzetta il 3 luglio 2026) si applica dal 1° gennaio 2027 e riporta al suo interno la disciplina del forfettario, abrogando i commi 54-89 della L. 190/2014. Per le fatture del 2026 la dicitura sopra resta corretta; per il 2027 andrà aggiornato il riferimento normativo. Aggiorneremo questa pagina (e FatturaLampo) quando l'Agenzia delle Entrate adeguerà le specifiche della fattura elettronica.

La dicitura la mettiamo noi

Scegli "Forfettario" in FatturaLampo: dicitura, RF19, N2.2 e bollo virtuale entrano da soli nell'XML. Gratis durante la beta.

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Fonti: art. 1, commi 54-89 (in particolare 58 e 67), L. 190/2014; circolare AdE 9/E/2019; art. 6 DM 17 giugno 2014; Specifiche tecniche FatturaPA v1.9.1; D.Lgs. 117/2026 (artt. 376-377). Contenuto informativo, non sostituisce un commercialista.